Pubblicazione incarichi e consulenze

Il decreto 33/2013 (amministrazione trasparente) ha stabilito gli obblighi di pubblicazione degli incarichi e delle consulenze gli art15 e art 18 stabiliscono i tempi e le informazioni da pubblicare:

 

ART 15

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo
17, comma 22, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  le  pubbliche
amministrazioni pubblicano  e  aggiornano  le  seguenti  informazioni
relative ai titolari di incarichi  amministrativi  di  vertice  e  di
incarichi dirigenziali, a  qualsiasi  titolo  conferiti,  nonche'  di
collaborazione o consulenza: 
  a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; 
  b) il curriculum vitae; 
  c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o  la  titolarita'
di cariche in enti di diritto privato  regolati  o  finanziati  dalla
pubblica amministrazione o lo svolgimento di attivita' professionali; 
  d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro,
di consulenza o  di  collaborazione,  con  specifica  evidenza  delle
eventuali  componenti  variabili  o  legate  alla   valutazione   del
risultato. 
  2. La pubblicazione degli estremi degli  atti  di  conferimento  di
incarichi   dirigenziali   a   soggetti   estranei   alla    pubblica
amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni
a qualsiasi titolo per i quali e' previsto un compenso,  completi  di
indicazione dei soggetti percettori, della  ragione  dell'incarico  e
dell'ammontare erogato, nonche' la comunicazione alla Presidenza  del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  funzione  pubblica  dei
relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14,  secondo  periodo,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni,  sono  condizioni  per  l'acquisizione  dell'efficacia
dell'atto  e  per  la  liquidazione   dei   relativi   compensi.   Le
amministrazioni pubblicano e  mantengono  aggiornati  sui  rispettivi
siti  istituzionali  gli  elenchi  dei  propri  consulenti  indicando
l'oggetto, la durata e il  compenso  dell'incarico.  Il  Dipartimento
della  funzione  pubblica  consente  la  consultazione,   anche   per
nominativo, dei dati di cui al presente comma. 
  3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al  comma  2,
il pagamento  del  corrispettivo  determina  la  responsabilita'  del
dirigente che l'ha disposto,  accertata  all'esito  del  procedimento
disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno  del  destinatario
ove ricorrano le  condizioni  di  cui  all'articolo  30  del  decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 
  4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1  e
2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico  e  per  i  tre  anni
successivi alla cessazione dell'incarico. 
  5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono  aggiornato
l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi  titoli
e curricula, attribuite  a  persone,  anche  esterne  alle  pubbliche
amministrazioni,   individuate   discrezionalmente   dall'organo   di
indirizzo politico senza procedure pubbliche  di  selezione,  di  cui
all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190. 


ART 18

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi  conferiti
                       ai dipendenti pubblici 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi
conferiti  o  autorizzati  a  ciascuno  dei  propri  dipendenti,  con
l'indicazione  della  durata  e  del  compenso  spettante  per   ogni
incarico.