Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

L’art 23 del decreto 33/2013 stabilisce gli obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi

 Art. 23 
 
 
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e  aggiornano  ogni  sei
mesi,  in  distinte   partizioni   della   sezione   «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi  di
indirizzo politico e dai dirigenti, con  particolare  riferimento  ai
provvedimenti finali dei procedimenti di: 
  a) autorizzazione o concessione; 
  b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori,  forniture  e
servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del  codice  dei  contratti  pubblici,  relativi  a  lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163; 
  c) concorsi e prove selettive  per  l'assunzione  del  personale  e
progressioni  di  carriera  di  cui  all'articolo  24   del   decreto
legislativo n. 150 del 2009; 
  d) accordi stipulati dall'amministrazione con  soggetti  privati  o
con altre amministrazioni pubbliche. 
  2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui  al
comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la  eventuale  spesa
prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel
fascicolo relativo al procedimento. La  pubblicazione  avviene  nella
forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente  in  sede  di
formazione del documento che contiene l'atto.