Pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi

L’art 35 del decreto 33/2013 stabilisce i tempi e le informazioni da pubblicare relativamente ai procedimenti amministrativi, tali informazioni devono essere aggiornate e fruibili ai cittadini ed imprese.

 

Art. 35 
 
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti  amministrativi  e
  ai  controlli  sulle  dichiarazioni  sostitutive  e  l'acquisizione
  d'ufficio dei dati. 
 
  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano  i  dati  relativi  alle
tipologie  di  procedimento  di  propria  competenza.  Per   ciascuna
tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni: 
  a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di  tutti
i riferimenti normativi utili; 
  b) l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
  c)  il  nome  del  responsabile  del  procedimento,  unitamente  ai
recapiti   telefonici   e   alla   casella   di   posta   elettronica
istituzionale,   nonche',   ove   diverso,    l'ufficio    competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile  dell'ufficio,   unitamente   ai   rispettivi   recapiti
telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 
  d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e  i  documenti
da allegare all'istanza  e  la  modulistica  necessaria,  compresi  i
fac-simile per  le  autocertificazioni,  anche  se  la  produzione  a
corredo dell'istanza e' prevista da norme  di  legge,  regolamenti  o
atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonche' gli uffici ai quali
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalita' di accesso  con
indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle  caselle
di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; 
  e) le modalita' con le quali gli interessati  possono  ottenere  le
informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino; 
  f)  il  termine  fissato  in  sede  di  disciplina  normativa   del
procedimento per la conclusione con l'adozione  di  un  provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 
  g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione
puo' essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,  ovvero
il  procedimento   puo'   concludersi   con   il   silenzio   assenso
dell'amministrazione; 
  h) gli  strumenti  di  tutela,  amministrativa  e  giurisdizionale,
riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato,  nel  corso  del
procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi
di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per  la
sua conclusione e i modi per attivarli; 
  i) il link di accesso al servizio on line, ove sia gia' disponibile
in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; 
  l) le modalita' per  l'effettuazione  dei  pagamenti  eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; 
  m) il nome del soggetto a cui e' attribuito, in caso di inerzia, il
potere sostitutivo, nonche' le modalita' per  attivare  tale  potere,
con indicazione dei recapiti telefonici  e  delle  caselle  di  posta
elettronica istituzionale; 
  n) i risultati delle indagini  di  customer  satisfaction  condotte
sulla  qualita'  dei  servizi  erogati  attraverso  diversi   canali,
facendone rilevare il relativo andamento. 
  2. Le pubbliche amministrazioni non  possono  richiedere  l'uso  di
moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di  omessa
pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere  avviati  anche
in assenza dei suddetti moduli  o  formulari.  L'amministrazione  non
puo' respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli  o
formulari o la mancata produzione di tali atti o  documenti,  e  deve
invitare l'istante  a  integrare  la  documentazione  in  un  termine
congruo. 
  3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: 
  a)  i  recapiti  telefonici  e  la  casella  di  posta  elettronica
istituzionale dell'ufficio responsabile  per  le  attivita'  volte  a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o  l'accesso
diretto agli stessi da  parte  delle  amministrazioni  procedenti  ai
sensi degli articoli 43, 71 e 72 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
  b) le convenzioni-quadro  volte  a  disciplinare  le  modalita'  di
accesso   ai   dati   di   cui    all'articolo    58    del    codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82; 
  c) le ulteriori modalita' per la tempestiva acquisizione  d'ufficio
dei dati nonche' per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni
sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.